IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  17  febbraio  1994  (in Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1994);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 12 maggio 1994  la  ragione  normale  dello  sconto
presso  la  Banca  d'Italia e' variata dal 7,50 per cento al 7,00 per
cento.
  Per le operazioni relative alle cambiali agrarie  emesse  ai  sensi
dell'art.  43  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50
per cento.